Art. 1.

      1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) e i riassetti organizzativi conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia, nonché di assicurare il rispetto degli articoli 3, 36 e 110 della Costituzione, il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nella posizione economica immediatamente superiore, anche in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione.
      2. Le figure professionali del personale di cui al comma 1 del presente articolo sono ricollocate nelle aree di inquadramento, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei Ministeri di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, in relazione alle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria e nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali e con l'assistenza dell'Agenzia per rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Con la medesima procedura si provvede all'eventuale individuazione di nuove figure professionali o a una diversa denominazione delle stesse.
      3. Ultimate le procedure di cui al comma 2, l'inquadramento dei dipendenti nelle figure professionali, nel rispetto della posizione economica conseguita ai sensi del comma 1, avviene mediante graduatorie

 

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formate secondo criteri generali e obiettivi determinati dalla contrattazione collettiva integrativa, concernenti i titoli di studio posseduti e l'esperienza professionale.